Sez. 1, Sentenza n. 24861 del 09/12/2015 (Rv. 637899 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Erogazioni del socio in favore della società - Natura giuridica - Distinzione fra finanziamento e versamento - Diritto alla restituzione - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE
L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)