Disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalita'
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Art. 1
1. Appartiene alla corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell'art. 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalita'.
2. La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello, che ha deciso sull'appello proposto avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad altra corte d'assise d'appello fra le piu' vicine.
Art. 2
1. Qualora, secondo il codice di procedura penale, in seguito all'annullamento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione rinviano gli atti al tribunale territorialmente competente ovvero, quando ne e' il caso, all'ufficio del pubblico ministero presso il predetto tribunale.
Art. 3
1. Perdono efficacia di pieno diritto le sentenze e le ordinanze in conseguenza delle quali gli atti sono stati comunque trasmessi a un giudice che non e' competente in base alle disposizioni degli articoli precedenti. L'autorita' giudiziaria incompetente, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, trasmette gli atti a quella competente.
2. Nel caso pero' in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla corte d'appello, gli atti sono da questa trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione perche' designi, con ordinanza in camera di consiglio, la corte d'assise d'appello competente.
Art. 4
1. Qualora, sull'impugnazione contro le sentenze indicate nel primo comma dell'art. 1, in luogo della corte d'assise d'appello, abbia pronunciato la corte d'appello, la Corte di cassazione, decidendo sull'impugnazione, annulla la pronuncia e rinvia il giudizio in conformita' a quanto previsto nel secondo comma dello stesso art. 1.
Art. 5
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1975
LEONE
MORO - REALE - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 107