diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 18/02/1986 Ud. (dep. 21/07/1986) Rv. 173404 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA DEL FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - RICORRENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173404-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA DEL FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - RICORRENZA - CONDIZIONI.*

Nel delitto di ricettazione l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità richiede l'accertamento sia del valore economico della cosa ricettata, che deve essere in ogni caso particolarmente tenue, sia di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso. Pertanto la detta ipotesi deve essere esclusa quando il valore economico della cosa ricettata non sia particolarmente tenue, rendendosi in tal caso superflua ogni ulteriore indagine, mentre, sussistendo tale elemento, di per sè insufficiente, occorre tener conto degli ulteriori elementi di valutazione, posti in collegamento con l'accennato valore della cosa. (V mass n 170563).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)