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Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE | Cessazione del rapporto di lavoro - Indennità sostitutiva delle ferie - Perdita - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665135-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)