Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Prestazioni
1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum;
b) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.
5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
Art. 2 Pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non possa far valere trenta anni di contribuzione puo' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17.
5. La misura della pensione non puo' essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
6. Se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 e' cosi' ridotta:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.
7. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza.
Ciascun supplemento e' pari per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4.
Art. 3 Pensione di anzianita'
1. La pensione di anzianita' e' corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
Art. 4 Pensione di inabilita'
1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianita' minima.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilita'.
3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente puo', in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Art. 5 Pensione di invalidita'
1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacita' all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidita'.
Art. 6 Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'
1. Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 7 Pensioni di reversibilita' ed indirette
1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilita' cosi calcolata e' ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Art. 8 Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali
1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
Art. 9 Pagamento delle pensioni
1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Art. 10 Erogazioni a titolo assistenziale
1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari.
2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento di assistenza puo' prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalita' stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.
Art. 11 Contributo soggettivo
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 1.500.000.
3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.
4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue.
5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
Art. 12 Contributo integrativo
1. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attivita' professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, e' dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovra' essere versata all'Ente dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.
2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
5. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' soggetta all'IRPEF e non costituisce reddito professionale.
Art. 13 Frazionabilita' dei contributi minimi
1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.
Art. 14 Reddito professionale
1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' il reddito proveniente dall'attivita' professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 15 Variabilita' dei contributi
1. La percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ed il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2. La percentuale di cui all'articolo 12 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.
5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando l'importo complessivo delle entrate annue non e' sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge
29 dicembre 1988, n. 544.
Art. 16 Soppressione dei contributi
1. A partire dal 1 gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere c ), d ) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.
Art. 17 Rivalutazione dei redditi
1. L'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonche' per la determinazione della misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 18.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.
4. La percentuale di cui al comma 3 puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.
Art. 18 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento.
3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 e' attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'ISTAT.
5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo 11, nonche' il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.
6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verra' determinata assumendo come base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19 Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni
1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonche' quella relativa allo stato di famiglia.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.
4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.
5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.
7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF.
9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.
10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge.
11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonche' i pensionati.
Art. 20 Pagamenti dei contributi
1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.
2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele cumunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1' gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 19, comma 5.
6. L'Ente puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
7. Ai fini della riscossione l'Ente puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
8. Le date e le modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 21 Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni
1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19.
3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.