Sez. 3, Sentenza n. 12766 del 26/09/2000 (Rv. 540520 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE | Esecuzione - Titolo esecutivo - Nuova notificazione del decreto ingiuntivo - Necessità - Insussistenza - Menzione nel precetto, del provvedimento di esecutorietà e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva - Sufficienza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE
Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 cod. proc. civ., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)