Sez. 3 - , Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 (Rv. 654432 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. - Valenza delimitativa dell'oggetto della cognizione - Esclusione - Incidenza sulla modalità della cognizione - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)