Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 06/05/1992 Cc. (dep. 25/06/1992) Rv. 190827 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame | Sequestro del corpo del reato - Cose soggette a confisca obbligatoria - Restituzione - Esclusione.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. Infatti, sia il sequestro probatorio che quello preventivo possono avere ad oggetto il corpo del reato e cioè cose che, per la stessa definizione datane dal legislatore (art. 253, comma secondo, nuovo cod. proc. pen.) sono per loro natura suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. Per questa eventualità, l'art. 324 nuovo cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che "la revoca del provvedimento di sequestro" ... non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma secondo del codice penale", quando si tratti cioè di cose soggette a confisca obbligatoria. Tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, nuovo cod. proc. pen., relativo al riesame del provvedimento di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)