Sez. L, Sentenza n. 3727 del 03/06/1986 (Rv. 446609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - POSIZIONE DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - "STATUS" - NOZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE SUBORDINATO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - POSIZIONE DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - "STATUS" - NOZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE SUBORDINATO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITÀ.*
All'espressione "status", adoperata anche dalla suprema Corte per definire la posizione del lavoratore nell'organizzazione aziendale, non può assegnarsi, con riguardo al rapporto di lavoro, il significato proprio e tradizionale di "stato", cioè di qualità o di situazione soggettiva a cui si ricollegano diritti (assoluti, inalienabili ed imprescrittibili) e doveri - del pari non dipendenti dalla volontà del soggetto - e che trova la sua origine nell'appartenenza di quest'ultimo ad una determinata collettività. Ne deriva che sull'accertamento relativo alla qualifica spettante al lavoratore subordinato può formarsi il giudicato, con la conseguente inammissibilità di altre domande che abbiano ad oggetto lo stesso diritto già azionato in precedente giudizio definito con sentenza non più impugnabile in via ordinaria. (V 482/84, mass n 432717; (V 928/83, mass n 425686; (V 5097/80, mass n 408954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)