Sez. L, Sentenza n. 11164 del 12/11/1993 (Rv. 484290 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito | Della sentenza impugnata - Omissione - Disciplina ex art. 348 cod. proc. civ. - Applicabilità - Indispensabilità della sentenza impugnata - Conseguente improcedibilità dell'appello - Limiti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito
Nelle controversie soggette al rito del lavoro - attesa l'applicabilità ad esse dell'ordinaria disciplina dell'inattività delle parti - il mancato deposito, ad opera dell'appellante, della sentenza impugnata configura una forma d'inattività cui è estensibile, tenendo peraltro conto delle peculiarità del rito del lavoro, la disciplina dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.; con la conseguenza che, ove la sentenza appellata sia - secondo il motivato accertamento del Tribunale - indispensabile ai fini della decisione del gravame (il quale in caso contrario va subito deciso nel merito), il mancato deposito di essa determina l'improcedibilità dell'appello, tranne che il Tribunale, per giustificati motivi (dedotti dall'appellante o eccezionalmente risultanti "aliunde"), conceda all'appellante medesimo una dilazione per sanare l'omissione, rinviando (senza con ciò violare il divieto delle udienze di mero rinvio) l'udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)