Sez. 1, Sentenza n. 293 del 13/01/1999 (Rv. 522252 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Valore iniziale - Individuazione - Criteri - Spese sostenute dal futuro acquirente per accessioni entrate nella proprietà del futuro venditore, non indicate in contratto come facenti parte del corrispettivo - Computabilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di INVIM, ai fini della determinazione dell'imponibile l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 impone di assumere come valore iniziale il prezzo indicato dalle parti nel contratto, ed assoggettato ad IVA od imposta di registro, ove esso non sia stato contestato dall'amministrazione, e non consente di aggiungere a tale prezzo le spese sostenute dal futuro acquirente per accessioni entrate nella proprietà del futuro venditore e di cui non si sia dato atto che costituivano parte del corrispettivo in sede di compravendita.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)