Sez. 3, Sentenza n. 2366 del 28/06/1969 (Rv. 341806 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - RIFERIMENTO AL CONTENUTO CONCRETO DELLA DOMANDA - EFFETTI MEDIATI E IMMEDIATI - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - RIFERIMENTO AL CONTENUTO CONCRETO DELLA DOMANDA - EFFETTI MEDIATI E IMMEDIATI - IRRILEVANZA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza occorre fare riferimento al contenuto concreto della domanda giudiziale e non agli effetti mediati e indiretti che da essa possono derivare per logica conseguenzialita. Sicche, ai fini dell'individuazione del foro territoriale, l'obbligazione dedotta in giudizio, cui si richiama l'art. 20 cod.proc.civ., non equivale sempre all'obbligazione di cui si chiede l'accertamento, ma e l'obbligazione originaria che si prospetta al giudice, si che di essa si chieda direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che la medesima funzioni da causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. (nella specie era stato dedotto in giudizio l'Obbligo di restituire titoli cambiari emessi a seguito di un'obbligazione contrattuale ed e stato ritenuto che, ai fini della Competenza per territorio, dovesse farsi riferimento all'obbligazione originaria, essendo l'Obbligo della restituzione dei titoli non autonomo, ma conseguenziale). (sulla prima parte V. 206-69, mass. N. 338138 sulla seconda parte, V. 1004-69, mass. N. 339457 2756-68, mass. N.335368).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)