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Sez. L, Sentenza n. 17606 del 10/08/2007 (Rv. 599918 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Licenziamento di lavoratrice per motivo di matrimonio e di gravidanza o puerperio - Inefficacia - Prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro - Termine del periodo tutelato - Onere della lavoratrice di costituire in mora il datore offrendo la prestazione lavorativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599918-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

In tema di licenziamento nel periodo successivo al matrimonio e nel periodo di gravidanza e pueperio, il licenziamento non ha effetti risolutori sul rapporto, il quale giuridicamente permane, mentre l'attuazione del rapporto non si verifica per fatto addebitabile esclusivamente al datore di lavoro. Ne consegue che, una volta terminato il periodo tutelato dalla legge con il divieto di licenziamento, non vi è necessità di costituzione in mora del datore e la lavoratrice non ha l'onere di offrire la propria prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)