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Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 03/04/2024 (Rv. 670699-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Illecito ambientale - Proprietario del sito inquinato non responsabile dell’inquinamento - Danno da sopportazione delle spese di bonifica - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza. PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670699-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE

In caso di illecito ambientale, la prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell'inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica, nei confronti del responsabile dell'inquinamento decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui egli abbia ricevuto l'ingiunzione a provvedere alla bonifica.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)