Sez. 1, Sentenza n. 4640 del 26/02/2009 (Rv. 607035 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Condono differito di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (e succ. mod.) - Presupposti - Applicazione limitata alle procedure in corso all'epoca di entrata in vigore della legge - Esclusione - Anteriorità del credito per cui si procede o si interviene rispetto all'entrata in vigore della legge - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (introdotto dal d.l. n. 146 del 1985, n. 146, conv. con mod. dalla legge n. 298 del 1985, poi ulteriormente modificata) - secondo la quale nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile - trova applicazione, anche nel caso in cui la vendita forzata abbia luogo nell'ambito di una procedura fallimentare, purché il credito per il quale si procede (o insinuato al passivo) sia sorto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 (a prescindere dalla data delle successive sue modificazioni) e, quindi, non limitatamente alle procedure in corso alla predetta data, non rilevando la data di inizio della procedura di vendita forzata del bene. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. rigettando il motivo di ricorso proposto da un comune avverso la decisione del tribunale che, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, aveva ritenuto che l'apertura della procedura concorsuale consentiva al terzo acquirente di un immobile irregolarmente edificato di avvalersi del cosiddetto condono differito, l'esercizio del quale faceva venir meno la precedente acquisizione dell'immobile ad opera del medesimo comune, la quale non era impeditiva dello svolgersi e dell'esito naturale della procedura di vendita del bene in ambito fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 21/06/1985 num. 298 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 68 CORTE COST., Decreto Legge 23/04/1985 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 12/01/1988 num. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)