Sez. L, Sentenza n. 4236 del 18/07/1979 (Rv. 400753 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA A SITUAZIONI DETERMINATESI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA A SITUAZIONI DETERMINATESI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*
L'art 24 legge n 160 del 1975, il quale, modificando l'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971, secondo cui l'invalidita, cosi degli operai come degli impiegati, e pensionabile se riduce la capacita di guadagno dell'assicurato a meno della meta, ha riportato l'invalidita pensionabile alla riduzione di due terzi della capacita di guadagno, non ha, secondo l'art 11 delle preleggi, applicazione retroattiva. Pertanto, la norma sopravvenuta non si applica a situazioni determinatesi prima della sua entrata in vigore con la conseguenza che deve ritenersi pensionabile l'invalidita menomante la capacita di guadagno del lavoratore in misura superiore alla meta, ma inferiore ai due terzi, verificatesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n 160 del 1975. (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 287/76, mass n 378962).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)