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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020 (Rv. 660207 - 02)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE | Nullità della deliberazione - Impugnazione - Legittimazione - Socio-amministratore che ha partecipato alla redazione del bilancio - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660207-02

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE

In tema di bilancio di società di capitali, il socio-amministratore è legittimato a impugnare la delibera di approvazione del bilancio che egli stesso ha contribuito a redigere in qualità di componente dell'organo di gestione, per farne valere la nullità, tenuto conto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione e che la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "contra factum proprium", promuovendo un'azione che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)