Sez. 2 - , Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019 (Rv. 655209 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Compravendita e contratto preliminare - Distinzione - Criteri - Differimento del pagamento del prezzo e della consegna dell’immobile - Rilevanza - Esclusione - Valutazione rimessa al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE
Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)