Sez. L, Sentenza n. 3648 del 19/06/1984 (Rv. 435641 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI EFFETTI DEL PREAVVISO EX ART. 38 DEL C.C.N.L. 12 GIUGNO 1975 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI EFFETTI DEL PREAVVISO EX ART. 38 DEL C.C.N.L. 12 GIUGNO 1975 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo postcorporativo e non efficace erga omnes, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti, non è censurabile in Sede di legittimità, se condotto nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretto da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'art. 38 del C.C.n.L. 12 giugno 1975 per i dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate, che il prolungamento dell'anzianità fino alla scadenza del preavviso è operante, nel caso di pagamento dell'indennità sostitutiva, solo quando a recedere dal rapporto è il datore di lavoro). (Conf 4266/81, mass n 414937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 12/06/1975 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)