Sez. 1, Sentenza n. 667 del 26/01/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213286 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Deroga al criterio generale di determinazione della competenza - Presupposti per l'applicazione - Contestazione di reato o quasi-reato a carico o in danno di magistrato - Necessità - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
La normativa contenuta nell'art. 11 cod. proc. pen. in deroga all'ordinaria disciplina della competenza per territorio, presuppone, per la sua applicazione, che venga contestato, a carico o in danno del magistrato, un fatto di rilevanza penale, anche se ne conseguano soltanto misure di sicurezza, come nei casi previsti dagli artt. 49 e 115 cod. pen., e non può essere estesa ai casi in cui la condotta del magistrato, fuori dall'ipotesi di concorso, abbia inconsapevolmente fornito l'occasione o il mezzo per l'azione criminosa da altri commessa e non rivolta contro di lui, o addirittura abbia materialmente realizzato il reato per errore determinato dal colpevole. (Fattispecie relativa a contestazione, a carico di curatore fallimentare, di truffa realizzata mediante induzione in errore del giudice delegato e di abuso di ufficio posto materialmente in essere dal giudice medesimo perché da lui ingannato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)