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Sez. L - , Sentenza n. 27391 del 25/10/2019 (Rv. 655522 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE | Modifica contrattuale - Contratto per il quale sia prevista la forma scritta "ad probationem" - Comportamento tacito concludente - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2019-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655522-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE

In materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)