Sez. L, Sentenza n. 6025 del 14/10/1983 (Rv. 430830 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE IN CASO DI CONTRATTO INTERVENUTO TRA PERSONE LONTANE - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE IN CASO DI CONTRATTO INTERVENUTO TRA PERSONE LONTANE - APPLICABILITÀ.*
Agli effetti dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., per luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro deve intendersi non quello in cui abbia avuto inizio la prestazione lavorativa ma quello della stipulazione del contratto, con conseguente operatività, quando questo sia intervenuto fra persone lontane, del principio della cognizione, per il quale il contratto si perfeziona nel luogo (e nel momento) in cui l'accettazione viene a conoscenza del proponente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)