Sez. 3, Sentenza n. 6707 del 16/06/1993 (Rv. 482791 - 01)
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Pedone | Investimento fuori dalle strisce pedonali - Conducente - Responsabilità - Esclusione - Condizioni.
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Pedone
Nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell'evento ma non esclude, di per sè, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento degli artt. 101 e 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, può essere esclusa solo se l'ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l'ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo, doveva considerarsi eccessiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)