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Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione del 29 marzo 2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 34, paragrafo 1,

A partire dal 1o giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 07032000 si compone di un dazio doganale «ad valorem» del 9,6 % e di un importo specifico di 1200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina, a norma dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT2, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio3, è stato aperto un contingente di 38370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico.

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea4, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio5, prevede per la Cina un aumento di 20500 tonnellate del contingente tariffario di aglio.

Le condizioni che regolano la gestione dei suddetti contingenti (di seguito il «contingente GATT») sono state definite dal regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio importato da paesi terzi6. A fini di maggiore chiarezza è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento a partire dal 1o aprile 2007. Tuttavia, è necessario continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 1870/2005 relativamente ai titoli di importazione rilasciati in conformità ad esso, per il periodo contingentale che scade il 31 maggio 2007.

L’aglio può essere importato anche al di fuori del contingente GATT, al dazio normale o a condizioni preferenziali nell’ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

L’aglio è un prodotto importante del settore ortofrutticolo della Comunità, con una produzione annua di circa 250000 tonnellate. Anche le importazioni annuali dai paesi terzi sono consistenti, nell’ordine di 60000-80000 tonnellate. I due principali paesi terzi fornitori sono la Cina (da 30000 a 40000 tonnellate all’anno) e l’Argentina (circa 15000 tonnellate all’anno).

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione7, si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, disposizioni specifiche concernenti le domande di titoli di importazione, i richiedenti e il rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È necessario che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe relative ai richiedenti e alle notifiche alla Commissione in esso previste.

Dal momento che esiste un dazio specifico per le importazioni non preferenziali al di fuori del contingente GATT, per la gestione di quest’ultimo è necessario introdurre un regime di titoli di importazione. Tale sistema deve permettere un controllo dettagliato di tutte le importazioni di aglio. Le modalità relative a tale regime devono integrare, con possibilità di derogarvi, le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli8.

Al fine di sorvegliare le importazioni il più strettamente possibile, soprattutto a seguito di recenti casi di frodi basate su una falsa indicazione dell’origine o del prodotto, è necessario che tutte le importazioni di aglio e di altri prodotti che potrebbero essere utilizzati per una scorretta indicazione dell’origine del prodotto siano soggette al rilascio di un titolo di importazione. È opportuno prevedere due categorie di titoli di importazione, una per le importazioni nell’ambito del contingente GATT e l’altra per tutti gli altri tipi di importazioni.

Nell’interesse degli attuali importatori, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di aglio, come pure nell’interesse dei nuovi importatori entrati sul mercato, ai quali occorre dare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di aglio nell’ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Occorre stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi ai richiedenti e all’utilizzo dei titoli di importazione rilasciati.

È necessario che i quantitativi da assegnare a queste categorie di importatori vengano stabiliti sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati.

Occorre stabilire norme specifiche per consentire agli importatori in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia di beneficiare dei contingenti di importazione. È opportuno che tali norme vengano sostituite da quelle normali non appena i suddetti importatori siano in grado di ottemperarvi.

Per tenere conto dei diversi modelli commerciali esistenti in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, è opportuno permettere alle autorità competenti di questi paesi di scegliere tra due metodi per stabilire il quantitativo di riferimento dei loro importatori tradizionali.

Occorre che le domande di titoli di importazione per l’importazione di aglio da paesi terzi presentate da importatori di entrambe le categorie siano soggette ad alcune restrizioni. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la concorrenza tra gli importatori, ma anche per dare la possibilità agli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

Al fine di salvaguardare la concorrenza fra gli importatori effettivi e impedire speculazioni nell’assegnazione di titoli di importazione per l’aglio del contingente GATT ed eventuali abusi che pregiudicherebbero le legittime posizioni commerciali degli importatori nuovi e tradizionali, è necessario introdurre controlli più rigorosi della corretta utilizzazione dei titoli di importazione. A questo scopo è necessario vietare il trasferimento dei titoli di importazione e prevedere sanzioni nel caso in cui lo stesso soggetto presenti più domande.

Occorre inoltre adottare misure atte a ridurre al minimo le domande di titoli di importazione a scopo speculativo che potrebbero impedire un pieno utilizzo del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per ogni tonnellata di aglio oggetto di una domanda di titolo di importazione. È opportuno che l’importo della cauzione sia sufficientemente elevato per scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non così elevato da scoraggiare gli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel settore dell’aglio. Il livello oggettivo più adeguato per detta cauzione corrisponde al 5 % del dazio addizionale medio applicabile alle importazioni di aglio del codice NC 07032000.

Allo scopo di rafforzare i controlli e di evitare rischi di sviamento degli scambi dovuti a documentazione inesatta, occorre mantenere il regime esistente dei certificati di origine per l’aglio importato da alcuni paesi terzi e l’obbligo del trasporto diretto dell’aglio in questione dal paese terzo di origine alla Comunità, nonché completare alla luce di nuove informazioni l’elenco dei suddetti paesi. È necessario che detti certificati d’origine vengano rilasciati dalle autorità nazionali competenti in conformità degli articoli da 55 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario9.

Oltre a quelle già previste nel regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre specificare le comunicazioni necessarie fra Stati membri e Commissione, in particolare ai fini della gestione dei contingenti tariffari, dell’adozione di misure contro le frodi e della sorveglianza del mercato.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1. In conformità degli accordi approvati con le decisioni 2001/404/CE e 2006/398/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di aglio fresco o refrigerato del codice NC 07032000 (di seguito «aglio»), fatte salve le condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato I del presente regolamento.

2. Il dazio ad valorem applicabile all’aglio importato nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6 %.

Art. 2 Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «periodo contingentale»: il periodo dal 1o giugno al 31 maggio successivo;

  2. 2) «autorità competenti»: l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

Art. 4 Categorie di importatori

1. In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti dei titoli «A» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, soddisfano i pertinenti requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.

Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

  1. a) di aver ottenuto e utilizzato titoli di importazione per l’aglio ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione o titoli «A» a norma del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento in ognuno dei tre precedenti periodi contingentali conclusi; nonché

  2. b) di aver importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio10 o esportato nei paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio nel corso dell'ultimo periodo contingentale concluso prima della presentazione della domanda.

Nel caso della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, per il periodo contingentale 2007/2008:

  1. a) non si applica la lettera a) del primo comma; e

  2. b) per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006.

Nel caso della Bulgaria e della Romania, per i periodi contingentali 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11:

  1. a) non si applica la lettera a) del primo comma; e

  2. b) per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.

Nel caso della Croazia, per i periodi contingentali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016:

  1. a) non si applica la lettera a) del primo comma; e

  2. b) per «importazioni nell’Unione» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri dell’Unione nella sua composizione al 1o luglio 2013.

3.

Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 o abbiano esportato in paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.

Gli Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

4.

Gli importatori tradizionali e i nuovi importatori, al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale, trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono iscritti nel registro dell’IVA, la prova che essi rispondono ai criteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

La prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e recante un riferimento al richiedente in quanto destinatario, oppure dal documento doganale di esportazione debitamente vistato dalle autorità doganali.

Gli agenti doganali o i loro rappresentanti non possono presentare domanda di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Art. 5 Presentazione di titoli di importazione

1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione10. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento.

2.

I titoli di importazione per l’aglio immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’allegato I sono denominati di seguito «titoli A».

Gli altri titoli di importazione sono denominati di seguito «titoli B».

Capo II. Titoli «a»

Art. 6 Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A»

1. I titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.

2. La cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 ammonta a 60 EUR per tonnellata.

3. Nella casella 8 della domanda di titolo «A» e nel titolo stesso è riportato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

4. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» non sono trasferibili.

Art. 7 Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori

Il quantitativo totale assegnato all’Argentina, alla Cina e ad altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito:

  1. a) 70 % agli importatori tradizionali;

  2. b) 30 % ai nuovi importatori.

Art. 8 Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali

Ai fini del presente capo, il «quantitativo di riferimento» è costituito dalla media dei quantitativi di aglio effettivamente importato da un importatore tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, nel corso dei tre anni civili che hanno preceduto il relativo periodo contingentale.

Art. 9 Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»

1. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in un determinato periodo contingentale non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un nuovo importatore nel corso di un determinato sottoperiodo non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel sottoperiodo e quella origine. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

Art. 10 Presentazione di domande di titoli «A»

1.

Gli importatori presentano le loro domande di titoli «A» durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile per il primo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio per il secondo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di ottobre per il terzo sottoperiodo e durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio per il quarto sottoperiodo.

Al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale a norma del presente regolamento, gli importatori presentano la prova dei quantitativi di aglio effettivamente importati per gli anni di cui all'articolo 8.

2. Le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore», a seconda del caso.

3. Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un sottoperiodo e per un’origine determinati se nell’allegato I non figurano quantitativi per tale sottoperiodo e per tale origine.

4. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

5. Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».

Art. 11 Rilascio di titoli «A»

I titoli «A» sono rilasciati dalle autorità competenti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono state presentate e non oltre la fine dello stesso mese.

Art. 12 Notifiche alla Commissione

1.

Entro il giorno 14 di ogni mese di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, in chilogrammi, oggetto di domande di titoli «A» presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative.

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), dello stesso regolamento, non oltre il 10 maggio per il primo sottoperiodo, il 10 agosto per il secondo sottoperiodo, il 10 novembre per il terzo sottoperiodo e il 10 febbraio per il quarto sottoperiodo.

Le notifiche sono suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

2. Entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domande di titoli «A» per il sottoperiodo corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, è fornito anche l’elenco degli operatori membri di dette associazioni. La suddetta comunicazione avviene per via telematica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.