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Sez. 2, Sentenza n. 6769 del 21/02/1986 Ud. (dep. 01/07/1986) Rv. 173281 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - IMPRONTE PARZIALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173281-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - IMPRONTE PARZIALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*

Le impronte digitali offrano piena garanzia di attendibilità, senza bisogno di ulteriori elementi sussidiari di conferma, anche quando riflettano una sola impronta - sia pure parziale - purché evidenzino la sussistenza di almeno 16 o 17 punti caratteristici uguali per Forma e posizione. (Conf mass n 171556).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 309, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)