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Sez. L, Sentenza n. 14468 del 07/11/2000 (Rv. 541440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Durata del rapporto e quantità delle prestazioni lavorative - Prova - Onere del lavoratore - Limiti - Esistenza di un orario normale predeterminato - Possibile rilevanza - Fattispecie relativa a rapporto non disciplinato da contratto collettivo e non sottoposto alla disciplina del lavoro a tempo parziale.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi. (Nella specie non risultava applicabile al rapporto - avente ad oggetto attività di carico, scarico e vendita di carburanti - un contratto collettivo e di conseguenza la S.C. ha escluso in radice la possibile rilevanza della mancata stipulazione in forma scritta di un contratto a tempo parziale, la cui normativa non può ritenersi applicabile in assenza di un orario "ordinario previsto da contratti collettivi di lavoro": cfr. art. 5, comma primo, D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni della legge n. 863 del 1984).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 09/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)