diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6274 del 11/04/1979 Ud. (dep. 07/07/1979) Rv. 142510 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI CORRETTA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142510-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI CORRETTA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema di ordinanza dichiarativa della contumacia, il giudice di merito, pur nella piena discrezionalita della valutazione circa la prova dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, e tenuto a motivare correttamente sulle ragioni della decisione adottata; ne deriva che e ammissibile il Sindacato del giudice superiore sulla congruita della motivazione se venga impugnata la ordinanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)