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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22820 del 29/09/2017 (Rv. 645776 - 02)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Omessa verifica di formalità pregiudizievoli da parte del notaio rogante l’atto di compravendita immobiliare – Soddisfazione integrale dei creditori iscritti ad opera dell’acquirente – Concorso colposo di quest’ultimo ex art. 1227, comma 2 c.c. – Esclusione – Condizioni.
Stato
decisa il 2017-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645776-02

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

L’acquirente di un immobile, rispetto al quale il notaio rogante l’atto di compravendita non abbia rilevato le formalità pregiudizievoli, non è responsabile per concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., qualora si attivi per liberare il bene da siffatte formalità mediante l’integrale soddisfazione dei creditori iscritti, ove il valore di mercato dell’immobile sia maggiore dei costi di purgazione, trattandosi di condotta diretta a limitare le conseguenze dannose dell’inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)