Sez. L, Sentenza n. 1373 del 09/02/1988 (Rv. 457512 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PERIODI DI ATTESA A BORDO DELLA NAVE A DISPOSIZIONE DEL COMANDANTE E DEL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PER TALI PERIODI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI - NECESSITÀ.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PERIODI DI ATTESA A BORDO DELLA NAVE A DISPOSIZIONE DEL COMANDANTE E DEL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PER TALI PERIODI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI - NECESSITÀ.*
Nel rapporto di lavoro nautico i periodi di attesa che necessariamente i marittimi devono compiere a bordo della nave a disposizione del comandante e del datore di lavoro - costituendo, non già periodi di temporanea inattività nel corso dell'ordinaria prestazione di lavoro, bensì periodi di quasi completa inattività - non sono assimilabili a quelli in cui i marittimi sono tenuti a prestare l'ordinaria prestazione di lavoro; pertanto ad essi - pure per la parte eccedente l'orario normale - non si applica la disciplina legale del lavoro straordinario, bensì - per stabilire il corrispondente trattamento retributivo - occorre far riferimento alla contrattazione collettiva nel rispetto del principio della retribuzione sufficiente ex art. 36 cost.. (Conf 4692/83, mass n 429589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)