Sez. 1, Sentenza n. 959 del 17/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171667 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ESTENSIONE ALLE SCORTE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: 224 E 700 - 750 DOSI DI EROINA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ESTENSIONE ALLE SCORTE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: 224 E 700 - 750 DOSI DI EROINA.*
Il concetto di modica quantità di sostanza stupefacente è limitato alla detenzione di un quantitativo bastevole per la confezione di qualche dose sufficiente al fabbisogno medio per qualche giorno, altrimenti, contraddicendo alle finalità del legislatore, verrebbe consentita la scorta del prodotto e, conseguentemente, verrebbe potenziato il pericolo di una più agevole e capillare distribuzione della sostanza stupefacente. (fattispecie relativa ad annullamento di decisione che aveva ritenuto la modicità del quantitativo relativamente alla detenzione di 224 e 700 - 750 dosi di eroina). (Conf mass n 170381; (Conf mass n 156062).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)