Sez. 1, Sentenza n. 1482 del 19/10/1984 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167861 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI QUANTITÀ RILEVANTE - PER USO FRAZIONATO - IPOTESI DELLA MODICITÀ - INAPPLICABILITÀ.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI QUANTITÀ RILEVANTE - PER USO FRAZIONATO - IPOTESI DELLA MODICITÀ - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti il concetto di "modicità" va riferito alla quantità complessiva di droga acquistata o detenuta, a nulla rilevando la successiva ripartizione di essa. Ne consegue che supera i limiti della "modica" quantità, il consistente approvvigionamento della droga da suddividersi in piccole dosi, da assumersi in un lungo lasso di tempo. (V mass n 165220 ed ivi citate; (Conf mass n 164609).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)