Sez. 5 - , Sentenza n. 4076 del 18/02/2020 (Rv. 656975 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Reale valore dell’immobile oggetto di compravendita - Iscrizione ipotecaria - Elemento grave preciso e concordante - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del reale valore dell'immobile oggetto di compravendita l'iscrizione ipotecaria, effettuata a seguito di concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, non costituisce elemento grave, preciso e concordante, in quanto è effettuata per un valore percentuale calcolato non sul valore dell'immobile, ma sull'importo totale del mutuo, essendo la "ratio" della stessa quella di garantire l'istituto di credito anche per tutti gli interessi moratori, legali e le spese legali e giudiziarie fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)