Sez. 5, Sentenza n. 311 del 20/01/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 215993 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | - Ripristino della custodia cautelare a norma dell'art. 307, comma secondo, lett. b)- cod. proc. pen - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di fase, l'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. autorizza il ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, sempre che ricorra l'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza dei termini è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire prima e non dopo la sentenza di condanna, trovando altrimenti applicazione il primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva sostenuto che la misura cautelare non avrebbe potuto essere ripristinata perché la sentenza di condanna era stata emessa prima della scarcerazione; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che la nuova misura era stata correttamente applicata in quanto la scarcerazione era stata sì disposta dopo la sentenza d'appello, ma riconoscendosi che la scarcerazione avrebbe dovuto essere disposta prima di tale sentenza per l'avvenuta decorrenza del termine di fase in relazione al giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)