Sez. 1, Sentenza n. 11405 del 30/01/2004 Ud. (dep. 10/03/2004) Rv. 227820 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Richiesta di rinvio a giudizio - Nullità - Dichiarata dal GIP per enunciazione del fatto parzialmente diversa da quella contenuta nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. - Abnormità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone la restituzione degli atti al P.M., per essere stato enunciato il fatto addebitato all'imputato in termini parzialmente diversi da quelli contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto il differente tenore testuale dell'art. 417 cod. proc. pen. (che richiede che l'enunciazione del fatto debba avere i requisiti di chiarezza e precisione) rende evidente la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti, in ragione della loro diversa funzione e specifica finalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)