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Sez. 1, Sentenza n. 2359 del 09/03/1988 (Rv. 458141 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - INTERVENTO ADESIVO DI UN TERZO PER SOSTENERE LE RAGIONI DEL CONVENUTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458141-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - INTERVENTO ADESIVO DI UN TERZO PER SOSTENERE LE RAGIONI DEL CONVENUTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Poiché l'intervento adesivo dipendente a norma dell'art. 107 secondo comma cod. proc. civ. è giustificato dall'interesse non di mero fatto, ma giuridico della parte interveniente ad evitare che nella propria sfera giuridica si producano gli effetti riflessi dannosi del giudicato, è inammissibile l'intervento di un terzo per sostenere le ragioni del convenuto in un giudizio di divisione, per la possibilità di un futuro arricchimento per effetto di una eventuale futura donazione o successione avente ad oggetto il patrimonio della parte adiuvata, concretandosi tale possibilità in un mero interesse di fatto sfornito di tutela. Nè l'intervento può ammettersi sotto il profilo della conservazione del vantaggio immediato consistente nella disponibilità di uno dei beni sui quali l'attore vanta un diritto di comunione, ove il terzo interveniente neppure alleghi un titolo giuridico al godimento di detto bene. (V 2575/83, mass n 427444; (V 6478/81, mass n 417309; (V 5321/81, mass n 416069).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)