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Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012 (Rv. 621652 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Mancata contestazione del fatto costitutivo dedotto dalla controparte - Efficacia - Esonero dall'onere della relativa prova - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità alle controversie in tema di riscatto o prelazione agrari - Necessità.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621652-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

Anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agrari la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)