Sez. 2 - , Ordinanza n. 21005 del 06/08/2019 (Rv. 655189 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decisioni emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti - Diversità di parti o di questioni trattate - Impugnazione con unico atto - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
È sempre inammissibile l'impugnazione cumulativa, proposta mediante un unico ricorso avverso una pluralità di sentenze, quando non ricorra, nelle decisioni gravate, l'identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)