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Sez. 2, Sentenza n. 1841 del 01/10/1973 Ud. (dep. 04/03/1974) Rv. 126332 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUTATO CITATO A GIUDIZIO - SUCCESSIVO STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - MANCATO AVVISO DELLO STATO DI DETENZIONE - PROCEDIMENTO CONTUMACIALE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126332-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUTATO CITATO A GIUDIZIO - SUCCESSIVO STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - MANCATO AVVISO DELLO STATO DI DETENZIONE - PROCEDIMENTO CONTUMACIALE - LEGITTIMITA.*

E legittimo il giudizio in contumacia nei confronti di un imputato che, regolarmente citato mentre era in stato di liberta, sia stato successivamente arrestato per altra causa e sia stato detenuto nel giorno della udienza, senza che il giudice procedente abbia avuto conoscenza dell'intervenuto stato di detenzione e abbia potuto, in conseguenza, ordinare la traduzione. La mancata comparizione in giudizio nella ipotesi suddetta, non puo ritenersi coatta per il solo fatto che il giudicabile non sia stato tradotto davanti al giudice, giacche egli avrebbe potuto dare tempestivo avviso del suo stato di detenzione o, comunque, richiedere la propria traduzione tramite gli organi carcerari. (Conf 114300, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)