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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterrannee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (80/68/CEE)

Testo in vigore al

Art. 11

Le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere concesse solo per un periodo limitato; esse verranno riesaminate almeno ogni quattro anni e potranno essere prorogate, modificate o revocate.

Art. 12

1. Qualora il richiedente di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata.

2. Qualora le condizioni prescritte da un'autorizzazione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta i provvedimenti atti a far si che le condizioni stesse vengano soddisfatte; se necessario, essa revoca l'autorizzazione.

Art. 13

Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee.

Art. 14

Per gli scarichi di sostanze degli elenchi I e II in atto al momento della notifica della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, entro il quale gli scarichi dovranno essere conformi alla direttiva stessa.

Art. 15

Le autorità competenti degli Stati membri tengono l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 concernenti gli scarichi di sostanze dell'elenco I, delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 concernenti gli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.

Art. 16

1.

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE7. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

  4. d)

2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

3. La Commissione è le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Art. 17

Nel caso di scarichi nelle acque sotterranee transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro, che prevede di autorizzare tali scarichi, informa gli altri Stati membri interessati prima di rilasciare l'autorizzazione. Prima del rilascio di un'autorizzazione hanno luogo, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, consultazioni cui può partecipare la Commissione.

Art. 18

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in alcun caso provocare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque di cui all'articolo I.

Art. 19

Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Art. 20

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina e, se necessario, completa gli elenchi I e II, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

Art. 21

1.

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia questo termine è portato a quattro anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica, sotto riserva della sua adesione il 1o gennaio 1981.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Dall'entrata in vigore in uno Stato membro delle disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi in esso le disposizioni della direttiva 76/464/CEE concernenti le acque sotterranee.

Art. 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente S. BARRETT