Sez. 2, Sentenza n. 3787 del 09/03/2012 (Rv. 621340 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE E DEL RAPPRESENTATO | Incapacità d'intendere e di volere del rappresentato - Annullamento della procura - Conseguenze - Contratto stipulato dal rappresentante - Rappresentanza senza potere - Configurabilità - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 1389 cod. civ. - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE E DEL RAPPRESENTATO
Il contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata per incapacità d'intendere e di volere del rappresentato, ai sensi dell'art. 428, primo comma, cod. civ., deve ritenersi concluso da rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di cui all'art. 1389 cod. civ., la quale disciplina la diversa ipotesi del contratto stipulato dal rappresentante in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428 com. 1, Cod. Civ. art. 1389, Cod. Civ. art. 1390, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)