Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 02/02/2000 (Rv. 533388 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Dei Tribunali regionali delle acque pubbliche - Demanialità idrica - Questione relativa posta davanti al giudice di merito - Rimessione al Tribunale regionale delle acque - Obbligatorietà - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Quando, sia pure per una controversia vertente soltanto tra privati, venga dedotta o eccepita la demanialità idrica dell'immobile che forma oggetto di controversia tra le parti, il giudice ordinariamente costituito deve rimettere la questione pregiudiziale di demanialità al tribunale regionale delle acque, ancorché il difetto di demanialità appaia evidente dagli atti, né siavi esplicita istanza di pronunzia con autorità di cosa giudicata. La detta questione, essendo rilevabile d'ufficio, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, sempre, però, che essa sia fondata su elementi di fatto già acquisiti agli atti, e non comporti la necessità dell'accertamento e della valutazione di fatti nuovi e diversi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)