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Sez. 1, Sentenza n. 1985 del 14/03/1985 (Rv. 439897 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA DECISIONE CON CONTESTUALE LETTURA DEL DISPOSITIVO - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - VIOLAZIONE - NULLITÀ DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439897-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA DECISIONE CON CONTESTUALE LETTURA DEL DISPOSITIVO - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - VIOLAZIONE - NULLITÀ DELLA DECISIONE.*

Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'osservanza del principio dell'immediatezza della decisione con contestuale pubblicazione del dispositivo mediante lettura, operante tanto in primo grado quanto in Sede di gravame (artt. 314/13 secondo comma e 314/14 secondo comma cod. civ.; art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184), deve ritenersi indispensabile al raggiungimento delle finalità correlate alla particolare natura e delicatezza della materia, nonché al carattere sommario del procedimento. Ne consegue che la violazione del suddetto principio, come si verifica nel caso in cui il collegio riservi la decisione, facendola successivamente conoscere solo con il deposito in cancelleria, comporta nullità della decisione medesima, in applicazione della norma generale dell'art. 156 secondo comma cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)