Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19145 del 28/09/2016 (Rv. 641105 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Impugnazione dell'atto presupposto unitamente a quello conseguenziale - Nullità della notifica dell'avviso di accertamento - Omessa indicazione di difese di merito impedite dal vizio di notifica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale, contestando nel merito la pretesa tributaria, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. ove non siano allegate ulteriori difese nel merito, diverse da quelle già esposte, rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell'atto presupposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)