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Sez. 2, Sentenza n. 902 del 09/02/1980 (Rv. 404321 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - LUOGO - CLAUSOLA DI CONSEGNA AL DOMICILIO DEL COMPRATORE MEDIANTE UN MEZZO DI TRASPORTO DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS E DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ACCOLLO DEL RISCHIO DEL TRASPORTO DA PARTE DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA - NATURA DI TALE PATTUIZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404321-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - LUOGO - CLAUSOLA DI CONSEGNA AL DOMICILIO DEL COMPRATORE MEDIANTE UN MEZZO DI TRASPORTO DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS E DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ACCOLLO DEL RISCHIO DEL TRASPORTO DA PARTE DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA - NATURA DI TALE PATTUIZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*

In materia di vendita di cose mobili, la pattuizione della consegna della merce al domicilio dell'acquirente mediante un mezzo di trasporto del venditore costituisce deroga alla regola del luogo di consegna fissato dall'art 1510 cod civ, con le relative conseguenze quanto al locus destinatae solutionis ai fini della Competenza territoriale, mentre resta irrilevante che l'acquirente si sia accollato il rischio di tale trasporto, trattandosi di clausola solo accessoria, perche attinente alle modalita di trasporto, e comunque di natura onerosa e, pertanto, inefficace ove mancante di specifica sottoscrizione. (V 2779/78, mass n 392199; (V 394/77, mass n 383941).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)