Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Testo in vigore al
Art. 45
1. Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali.
2. I commi terzo, settimo ed ottavo dell'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti "Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i "navigli", tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta "asciutta", completa o incompleta, la pesca e' ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi".
"Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facolta' di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate localita' di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci".
"Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potra' indicare con sua determinazione le localita' di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica".
Art. 46
1. Il secondo comma dell'art. 8 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi".
Art. 47
1. Il primo e il secondo comma dell'art. 10 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti:
"La pesca con la canna e con la lenza a mano e' permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della Giunta provinciale la facolta' di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosita'".
"Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le "lanche") durante i periodi di divieto previsti dall'articolo 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della Giunta provinciale la facolta' di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca".
Art. 48
1. L'art. 14 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e' sostituito dal seguente:
"I divieti stabiliti nell'ultima parte dell'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'Amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte.
Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'art. 13, a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte".
Art. 49
1. Le attribuzioni previste nell'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.
Art. 50
1. L'art. 19 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e' sostituito dal seguente:
"E' vietato introdurre una nuova specie o varieta' di pesci e di altri animali acquatici in un bacino a corso di acqua senza averne ottenuto il permesso.
Il presidente della Giunta provinciale potra' concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca.
Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varieta' di nuova introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca".
Art. 51
1. L'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e' sostituito dal seguente:
"Gli enti pubblici, le societa' ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza, economica. Ai concessionari potra' essere consentita la esclusivita' della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.
In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosita' delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di revocare la concessione.
I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.
Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale".
Art. 52
1. Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di:
a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;
c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
e) istruzione professionale dei pescatori;
f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;
g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.
2. La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.
Art. 53
1. Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali, i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.
2. Le Amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto.
Art. 54
1. L'art. 53 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' sostituito dal seguente:
"Per il raggiungimento di finalita' di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.
Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, e' contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalita' ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della. Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di piu' Province o le cui finalita' e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.
I consorzi per la tutela della pesca hanno personalita' giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio".
Art. 55
1. L'art. 54 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' sostituito dal seguente:
"I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.
La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo".
Art. 56
1. L'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' sostituito dal seguente:
"I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio e' coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorita' cui spetta la nomina del presidente.
I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza".
Art. 57
1. Per la revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, questa nomina un revisore.
2. La revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla, vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' affidata, ad un revisore nominato con decreto del Ministro predetto.
3. I revisori, nominati come sopra, presentano periodicamente le loro relazioni rispettivamente alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 58
1. Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni, provinciali interessate.
Art. 59
1. Il primo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, puo' disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformita' con le disposizioni vigenti, e puo' stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto".
Art. 60
1. Il secondo e terzo comma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.
I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.
I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorita' che, a norma dei commi precedenti, puo' disporre la concessione di contributi".
Art. 61
1. L'art. 61 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' sostituito dal seguente:
"Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarita' nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facolta' di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio".
Capo III. Repressioni delle frodi nella preparazione e nel Commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
Art. 62
1. Fermi restando i poteri di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.
2. Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine e' riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
3. Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvedera' ad assegnare contributi alle Amministrazioni provinciali sui fondi ad esso stanziati.
Titolo III. Decentramento autarchico alle Camere di commercio, industria ed agricoltura
Capo I. Bachicoltura
Art. 63
1. L'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque intende preparare per la vendita seme bachi da seta deve ottenere speciale autorizzazione dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio. Uguale autorizzazione e' necessaria per preparare il seme che si scambia o si da' gratuitamente.
Nell'art. 1 del regolamento alla legge citata nel primo comma, approvato con regio decreto 8 agosto 1930, n. 1799, alle parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite le parole "Camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per territorio".
Art. 64
1. Il potere di autorizzazione attribuito al prefetto dall'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, nonche' dall'art. 6 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al detto regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, e' demandato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
2. Conseguentemente negli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, al prefetto devono intendersi sostituite le Camere di commercio, industria ed agricoltura.
Art. 65
1. Nelle materie contemplate negli articoli 63 e 64 del presente decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' con suo decreto emanare, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Camere di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.