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Sez. L, Ordinanza n. 23576 del 20/08/2025 (Rv. 676292-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Irrogazione - Termine di cinque giorni dalla contestazione - Funzione - Completo decorso del termine - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676292-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa ex art. 7, comma 5, st.lav., l'irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale ad esigenze di tutela dell'incolpato e non a consentire al datore di lavoro un possibile ripensamento, sicché il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima del decorso di detto termine, ove il lavoratore abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni senza riservarsi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, purché l'atto comunicato al datore di lavoro abbia costituito concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dirigente, intimato prima della scadenza del termine previsto nella contestazione disciplinare, sul presupposto che la sua condizione di detenzione domiciliare gli aveva consentito unicamente l'invio di una comunicazione, insuscettibile di integrare il pieno esercizio del diritto di difesa).

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)