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Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2015 (Rv. 637883 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria con determinazione del prezzo salvo conguaglio - Maggior importo dovuto al cedente - Interessi - Decorrenza - Dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983.
Stato
decisa il 2015-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637883-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di cessione volontaria del bene soggetto ad espropriazione ai sensi dell'art. 12 della l. n. 865 del 1971, con determinazione del prezzo salvo conguaglio ex art. 1 della l. n. 385 del 1980, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 223 del 1983 dalla Corte costituzionale, il maggiore importo da riconoscersi comunque al cedente nasce da un diritto che prende il posto del conguaglio a suo tempo pattuito, il cui pagamento era stato convenzionalmente differito all'emanazione della nuova normativa; tale concordata dilazione comporta che il credito che si sostituisce al conguaglio insorge, con la pubblicazione della menzionata pronuncia d'incostituzionalità, al momento del verificarsi della sostituzione della normativa illegittima con quella applicabile (art. 39 della l. n. 2359 del 1865), evento che segna il "dies a quo" del decorso degli interessi con riguardo al prezzo della compravendita.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)