Sez. 3, Sentenza n. 3499 del 25/07/1989 (Rv. 463488 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESECUZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - DECADENZA - ESERCIZIO DEL RISCATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESECUZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - DECADENZA - ESERCIZIO DEL RISCATTO - ESCLUSIONE.*
In tema di prelazione e riscatto agrari, nella disciplina risultante dell'art. 8, commi quinto, sesto e settimo, della legge 26 maggio 1965 n. 590 come modificato ed interpretato autenticamente dalle leggi 14 agosto 1971 n. 817 e 8 gennaio 1979 n. 2, le Disposizioni che regolano i termini per il pagamento del prezzo dovuto dal retraente al retrattato non escludono l'operatività di quelle che disciplinano le modalità e i termini per l'Esercizio della prelazione, con la conseguenza che al coltivatore, il quale sia incorso in decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative Disposizioni (nella specie per il mancato versamento del prezzo nel termine di tre mesi decorrenti dall'accettazione della denuntiatio, resta preclusa la possibilità di far valere il diritto di riscatto, la cui nascita presuppone la titolarità del diritto di prelazione e la sua lesione per effetto di una condotta del proprietario del fondo. (Conf 7608/1987, mass n 455526).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 6 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)