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Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Viste le norme predisposte dalla commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione autonoma siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di giustizia amministrativa e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio e' assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Ne sono membri in sede consultiva:
a) due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;
b) un prefetto della Repubblica;
c) quattro esperti dei problemi della regione.
Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) e' nominato un supplente.
Ne sono membri in sede giurisdizionale:
a) quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;
b) quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle universita' o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma e' interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.
Il collegio giudicante e' composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera b) del quarto comma.
In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato al collegio.
I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonche' i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale".

Art. 2

1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sono sostituiti dai seguenti:
"I membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento, e non possono essere confermati. Essi, tuttavia, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori.
I magistrati del Consiglio di Stato ed il prefetto componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo. I primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato".

Art. 3

1. I membri designati dalla giunta regionale, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro ufficio fino alla data della nomina dei successori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 5 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 22