Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015 (Rv. 638201 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione - Residenza di uno solo dei due coniugi nel comune di ubicazione dell'immobile - Spettanza del beneficio - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)